Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

Art. 16 – Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l’accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.

2. Gli utenti beneficiari dell’agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell’agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, è ridotta nel modo seguente:

a) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;

b) del 20% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

c) a partire dall’anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell’unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d’uso a terzi;

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

4. Anche le riduzioni di cui al presente articolo, con l’unica eccezione di quella relativa ai soggetti di cui al comma 1, lett. c), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30 per cento per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico–organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40 per cento della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro e da applicarsi con il metodo a cascata, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Art. 19 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che dimostrino di aver avviato al riciclo.

2. Sino all’intervenuta determinazione dell’effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l’avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all’applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell’attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20 per cento della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.

b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all’interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60 per cento della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50 per cento della produzione ponderale complessiva.

In caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico inferiore al 50 per cento, la riduzione spettante è determinata in misura proporzionale al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando i coefficienti Kd medi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999 alle superfici produttive dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico avviati al riciclo.

Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell’avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

3. In sede di approvazione delle tariffe, il Comune potrà in ogni caso definire la somma massima da riportare a livello di Piano Finanziario per la copertura delle riduzioni spettanti ai sensi del presente articolo, con riserva di rideterminare l’importo massimo della riduzione percentuale spettante, a fronte del numero di domande presentare e dell’importo complessivo delle riduzioni richieste, nel rispetto della somma prevista nell’ambito del Piano Finanziario.

4. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

5. Il titolare dell’attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell’agevolazione:

– indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;

– indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;

– periodo dell’anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.

6. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all’agevolazione.

Art. 21 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione di Euro 10,00 annui, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 22 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell’utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell’ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l’avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all’utente del servizio.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l’applicazione di riduzioni tariffarie in caso l’interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l’emergenza deve essere riconosciuta dall’autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentata.

Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti